L’articolo 12 della legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (cd. decreto Casa) pone fine alla tormentata vicenda seguita all’annullamento disposto dal D.P.R. 30 ottobre 2013, su parere del Consiglio di Stato reso in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, degli articoli 107 e 109 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sull’esecuzione dei lavori specialistici.
Gli antecedenti
Gli articoli 107 e 109 del D.P.R. 207 del 2010
L’art. 109 del D.P.R. 207 del 2010 stabiliva in linea generale al primo comma che l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria prevalente potesse eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, ovvero subappaltarle ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.